Protezione civile, dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi: le regole da seguire

incendi boschivi da pixabay

Cos’è il decreto di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
È il provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 4/1999 che indica una condizione meteo climatica favorevole all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi, sulla base dei dati meteorologici/climatici e del parere tecnico della direzione regionale Liguria del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Lo scopo della dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi è di comunicare alla popolazione, tenuto anche conto dell’afflusso turistico che interessa la Liguria nel periodo estivo, la necessità di evitare comportamenti, e in particolare l’accensione di fuochi, che possano favorire l’innesco di incendi boschivi.

Quanto dura lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
Lo stato di grave pericolosità perdura dalla data indicata nel decreto di dichiarazione sino al termine indicato nel decreto di cessazione dello stesso.

Quali sono le misure previste durante lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
È vietato, su tutto il territorio regionale, l’abbruciamento di residui agricoli e forestali.

in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell’articolo 2 della legge 353/2000 è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

La violazione dei divieti di cui all’articolo 42 della legge regionale 4/1999 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell’articolo 52 della legge regionale 4/1999 e dagli articoli 10 e 11 della legge 353/2000.